Tale articolo trae spunto da un’operazione straordinaria di scissione effettuata dall’ area Tax&Legal di R.p.&T. SRL

1.     LA SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE CON CONTESTUALE COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ – PREMESSA

Nel presente articolo sono esaminati, senza alcuna presunzione di esaustività, i principali aspetti civilistici e fiscali dell’operazione straordinaria di scissione parziale proporzionale con la contestuale costituzione di una nuova società.

Il Codice Civile non prevede una nozione specifica di scissione, con l’art. 2506 ne sono previsti, infatti, solamente gli effetti “Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”.

Si possono avere diverse forme di scissione:

  • Scissione totale: si ha quando la società si estingue e trasferisce interamente il suo patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione assegnando ai soci, della società scissa, azioni o quote delle società beneficiarie;
  • Scissione parziale: si ha quando la società non si estingue, ma trasferisce il suo patrimonio a una o più società preesistenti o di nuova costituzione assegnando ai soci, della società scissa, azioni o quote delle società beneficiarie;
  • Scissione proporzionale: si ha quando a ciascun socio della scissa vengono attribuite quote di ciascuna beneficiaria in proporzione alla propria quota di partecipazione;
  • Scissione non proporzionale: si ha quando le quote delle società beneficiarie non vengono distribuite in modo proporzionale rispetto alla quota di partecipazione nella scissa, le ragioni di questa operazione possono ritrovarsi, tra l’altro, nella volontà di separare la compagine sociale, ad esempio al fine di risolvere dissidi esistenti tra i soci della scissa.

L’operazione effettuata dall’area Tax&Legal è stata un’operazione di scissione parziale e proporzionale in favore di una società beneficiaria di nuova costituzione. La scissa era una Holding industriale che aveva al proprio interno sia l’attività di c.d. “holding statica” che l’attività di c.d. “holding dinamica”. Le ragioni economiche sono, essenzialmente, da individuarsi nella diversa operatività dei due rami aziendali e dalla necessità di tenere distinti i profili di rischio.

2.    ASPETTI CIVILISTICI

L’operazione di scissione comporta l’effettuazione dei seguenti adempimenti civilistici (si segnala che nel caso di specie non è stato obbligatorio, ai sensi dell’art. 2506 ter comma 3 del Codice Civile, predisporre la situazione patrimoniale di cui all’art. 2501 quater c.c. e la relazione illustrativa di cui all’art. 2501 quinquies del Codice Civile):

  1. l’organo amministrativo ha predisposto ed approvato il progetto di scissione ai sensi dell’art. 2506 bis c.c. [tale attività non è delegabile ad alcun amministratore];
  2. il progetto di scissione con i suoi allegati [fra cui lo Statuto della società beneficiaria] ed i documenti richiesti dall’art. 2501 septies sono stati, quindi, depositati presso la sede della società scissa [gli amministratori hanno acquisito prova dell’avvenuto adempimento];
  3. Il progetto di scissione è stato iscritto presso la Camera di Commercio competente;
  4. Acquisita specifica rinuncia ai termini da parte dei Soci è stata effettuata, presso Notaio, l’Assemblea dei Soci di approvazione dell’operazione di scissione (in assenza di rinuncia ai termini da parte dei soci occorre che trascorrano almeno 30 giorni dall’iscrizione del progetto di scissione in Camera di Commercio);
  5. Il Notaio ha iscritto la delibera dell’Assemblea dei Soci portante l’approvazione del progetto di scissione in Camera di Commercio;
  6. Decorso il termine per l’eventuale opposizione dei creditori alla scissione (art. 2503 del Codice Civile) è stato effettuato, avanti al Notaio, l’atto di scissione con contestuale costituzione della società beneficiaria (si sono, quindi, resi necessari tutti gli adempimenti che solitamente si effettuano per la costituzione di una società di capitali);
  7. Il Notaio ha, quindi, iscritto l’atto di scissione in Camera di Commercio (l’iscrizione avviene sia presso la Camera di Commercio di riferimento della società Scissa sia presso la Camera di Commercio della Società beneficiaria);
  8. dall’ultima delle iscrizioni di cui sopra ha effetto la scissione e la costituzione della società beneficiaria [tale data ha valore sia per gli effetti civilisti che per gli effetti contabili e fiscali non essendo possibile, in caso di scissione a favore di beneficiaria neocostituita, la retrodatazione degli effetti civilistici e fiscali dell’operazione].

3.    ASPETTI FISCALI

La scissione totale o parziale di una società, in altre preesistenti o di nuova costituzione, è un’operazione che viene definita “neutrale” da un punto di vista fiscale non costituendo realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società, comprese quelle relative alle rimanenze e all’avviamento (art. 173 del DPR 917/86). La scissione non comporta, inoltre, salvo esistano conguagli in denaro, alcun componente positivo di reddito in capo ai soci della società scissa (art. 173 co. 3 del DPR 917/86).

In caso di scissione le “posizioni soggettive” della scissa sono attribuite alle società beneficiaria: in alcuni casi proporzionalmente al patrimonio netto trasferito o rimasto, in altri casi, in quanto specificamente connesso, seguendo l’elemento del patrimonio scisso. Fra le “posizioni soggettive” si ricordano (fra le altre): le plusvalenze rateizzate (art. 86 del Tuir), i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero ai sensi dell’art. 165 del Tuir, l’eccedenza degli interessi passivi ai sensi dell’art. 96 del Tuir, le perdite fiscali e le eccedenze ACE prodotte dalla società scissa. Nel caso di specie trattandosi di scissione parziale proporzionale in favore di società beneficiaria di nuova costituzione non hanno trovato applicazione le regole specifiche che possono limitare il riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE [non essendo applicabili le limitazioni di cui all’art. 173 comma 10 del Tuir – cfr. risposte interpello 8.8.19 n. 333, 10.5.2022 n. 252 e 14.3.22 n. 111].

Altro aspetto rilevante a cui porre attenzione riguarda la ricostituzione di eventuali riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio ante scissione della società scissa che si trasferiscono generalmente in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile della scissa trasferito [alcune di queste riserve se non ricostituite diventano tassabili, generando, quindi materia imponibile].

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