Tale articolo trae spunto da un’operazione straordinaria di trasformazione effettuata dall’ area Tax & Legal di R.p.&T. SRL

1.     LA TRASFORMAZIONE OMOGENEA PROGRESSIVA

La trasformazione consiste nel cambiamento della forma giuridica di un soggetto collettivo: in sostanza consiste in una modifica dell’atto costitutivo [essa è, quindi, deliberata dai soci nei modi e nelle forme previste dalla legge per il tipo di società o ente che si trasforma].

Le trasformazioni possono essere di diversa tipologia, si possono avere:

  • trasformazioni omogenee, ossia quelle che comportano il cambiamento della veste giuridica del soggetto all’interno delle società lucrative. Se la trasformazione avviene da società di persone a società di capitali si definisce progressiva, viceversa regressiva;
  • trasformazioni eterogenee, ossia operazioni per effetto delle quali una società lucrativa assume una veste giuridica diversa [i.e. fondazione, comunione etc.] e viceversa. Anche la trasformazione eterogenea può essere progressiva [da ente a società di capitali] o regressiva [da società di capitale ad enti diversi].

La trasformazione effettuata dall’area TAX & LEGAL di R.p.&T. SRL ha riguardato una Società in nome collettivo che si è trasformata in una Società a responsabilità limitata: si è trattato, quindi, di una trasformazione omogenea e progressiva.

Nel presente articolo sono esaminati, senza alcuna presunzione di esaustività, i principali aspetti civilistici e fiscali dell’operazione straordinaria.

 

2.    ASPETTI CIVILISTICI

La trasformazione delle società di persone in società di capitali [come nel nostro caso], ai sensi dell’art. 2500 ter del codice civile, è deliberata, salvo diversa disposizione statutaria, con il voto favorevole dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili. Al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

L’atto di trasformazione [atto notariale] ha comportato l’adozione di un nuovo Statuto conforme alla normativa delle Società a responsabilità limitata [allegato all’atto di trasformazione] nonchè la predisposizione di una perizia di stima, anch’essa allegata, da parte di un revisore o società di revisione [art. 2500 – ter del Codice Civile] che attestasse che il valore attuale del patrimonio netto della società oggetto di trasformazione non fosse inferiore all’importo dichiarato a titolo di capitale sociale.

La trasformazione da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata comporta il mutamento della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali. Si osserva però che ai sensi dell’art. 2500-quinquies del codice civile la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata [nel caso della Società in nome collettivo, tutti] per le obbligazioni sociali sorte prima dell’iscrizione dell’atto di trasformazione in Camera di Commercio se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso.

3.  ASPETTI FISCALI

Con riferimento alle imposte sul reddito si osserva che la trasformazione è fiscalmente neutrale ai sensi dell’art. 170 del Tuir [essa “non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”]. I maggiori ed i minori valori iscritti non hanno, quindi, rilevanza fiscale [nonostante la lettera della norma si segnala che l’orientamento prevalente è per l’irrilevanza fiscale delle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e non per l’irrilevanza dei maggiori valori iscritti sui beni che generano ricavi – fra cui, ovviamente, le rimanenze].

Altra disposizione di una certa rilevanza è quella contenuta all’interno del comma 2 dell’art. 170 del Tuir che stabilisce che il reddito del periodo compreso fra l’inizio del periodo d’imposta e la data di effetto della trasformazione è determinato secondo le regole applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico. Ai fini delle imposte dirette [e dell’IRAP] sarà, quindi, necessario predisporre due dichiarazioni: una relativa al periodo ante trasformazione ed una relativa al periodo post trasformazione. Ai fini IVA, invece la dichiarazione rimane annuale senza alcuna suddivisione.

Con riferimento alle trasformazioni omogenee progressive [come nel caso di specie] rilevante è, infine, la disposizione di cui all’art. 170 comma 3 del Tuir a mente della quale le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci per trasparenza non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di loro distribuzione se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine. Dimenticare tale indicazione genera, quindi, un fenomeno di doppia imposizione: riserve formate con utili già sottoposti a tassazione dai soci lo sarebbero nuovamente.

Con riguardo alle imposte indirette ed in particolare all’IVA, invece, si segnala l’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede che non si considerano cessioni di beni i passaggi degli stessi in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni.

Per quanto riguarda, infine, le imposte d’atto, l’atto di trasformazione è soggetto all’Imposta di Registro in misura fissa così come in misura fissa sono dovute le imposte Ipo-Catastali [applicabili qualora la società trasformanda sia titolare di beni immobili].

Entriamo in contatto

Telefono (+39) 0172 423555

Entriamo in contatto