Gli adeguati assetti per le imprese: in cosa consistono e come adempiere all’obbligo di Legge trasformandolo in un vantaggio commerciale

Dott. Roberto Tomasi – Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti.

1.     Inquadramento normativo

In attuazione della legge delega L 19.10.2017 n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e di insolvenza), l’art. 375 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 ha inserito il nuovo comma 2 all’interno dell’art. 2086 del Codice Civile, il quale dispone quanto segue: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

La previsione riguarda le società di persone, le società di capitali e le ulteriori imprese collettive [per esempio le Fondazioni o gli enti del terzo settore esercenti attività d’impresa].

All’imprenditore individuale non è, quindi, applicabile l’art. 2086 comma 2 del codice civile. Si osserva però che da un lato il requisito dell’organizzazione è insito nella stessa definizione di imprenditore (art. 2082 del codice civile) e dall’altro che all’imprenditore individuale è, comunque, applicabile l’art. 3 comma 1 del D.Lgs. n. 14 del 12.01.2019, il quale dispone quanto segue: “L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.

2.     Definizione di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 2086 e del D.Lgs. 14/2019

Dall’ esame dell’art. 2086 del codice emerge che l’adeguatezza deve sussistere a livello:

  • Organizzativo [sarà necessario per lo meno uno o più organigrammi e la chiara definizione di funzioni, poteri, deleghe e linee gerarchiche];
  • Amministrativo [sarà necessaria la presenza di procedure che disciplinino i principali processi aziendali, nonchè sistemi di pianificazione e controllo];
  • Contabile [sarà necessaria una adeguata organizzazione della funzione in modo da essere confidenti in merito alla capacità della stessa di elaborare dati contabili corretti e stime attendibili].

L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, oltre ad essere adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, deve essere funzionale anche alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.  A riguardo le disposizioni di riferimento non possono che individuarsi all’interno dei commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 14 del 2019.

3.     Possibile adempimento all’obbligo di Legge

Senza alcuna presunzione di esaustività e premettendo la necessità di una valutazione caso per caso e coerente con la natura e la dimensione dell’impresa si ritiene che si dovrebbe predisporre almeno quanto segue: i) un organigramma aziendale generale (ulteriori organigrammi per area di business o funzione, se del caso); ii) un chiaro e coerente sistema di deleghe; iii) procedure scritte (anche minimali) per lo meno in ambito contabile, fiscale e finanziario; iv) un budget annuale; v) situazioni periodiche per l’ analisi degli scostamenti rispetto al budget, per l’individuazione di eventuali squilibri nonchè per l’analisi della sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale per i 12 mesi successivi; vi) un budget di tesoreria, periodicamente aggiornato, con un orizzonte temporale di almeno 6 mesi; vii) una valutazione costante dell’inesistenza dei segnali di crisi di cui al comma 4 del D.Lgs. n 14/2019 con l’effettuazione, se del caso, del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento [DD del Ministero della Giustizia del 28.09.2021].

Si ricorda che tali attività sia in chiave di backward looking sia in chiave di forward looking vanno effettuate anche quando gli squilibri non si sono ancora manifestati e l’impresa è, quindi, in bonis [cfr. Tribunale di Cagliari del 19.1.22].

L’esistenza dell’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile potrebbe, inoltre, essere attestato da un revisore indipendente. Tale attestazione oltre ad essere utile per dare evidenza del rispetto delle disposizioni di Legge a tutela di amministratori e sindaci potrebbe costituire un vantaggio commerciale nei confronti di clienti, fornitori, istituti di credito ed altri stakeholders in considerazione della sempre maggiore attenzione che i partner commerciali prestano nella selezione delle proprie controparti.

L’implementazione di un modello organizzativo rilevante ai sensi dell’art. 2086 del codice civile e del D.Lgs. 14/2019 può costituire, inoltre, un primo passo per l’implementazione di modelli organizzativi più complessi (e con scopi diversi) quali i modelli organizzativi idonei per evitare la commissione dei reati rilevanti sensi del D.Lgs. 231/01 nonchè per l’introduzione e/o il miglioramento del sistema di controllo interno aziendale.

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