Il DL 73/2022 ammette la deroga alla svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante anche per il 2022, il documento interpretativo 11 dell’OIC contiene utili indicazioni in merito.
Dott. Roberto Tomasi – Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti.
Il DL 73/2022 dispone la facoltà per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante. A riguardo l’Organismo italiano di contabilità ha emesso il documento interpretativo 11, «Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati», attualmente ancora in consultazione.
Dalla lettura del documento interpretativo Oic emerge la possibilità di applicare la disposizione anche ai titoli acquistati nel 2022, in relazione ai quali, potrà essere, quindi, mantenuta l’iscrizione al costo.
Si segnala che in ogni modo nel rispetto dei principi contabili (Oic 20 ed Oic 21) qualora la perdita fosse durevole si deve, comunque, effettuare la svalutazione.
La nota integrativa deve indicare i motivi per i quali la perdita di valore è ritenuta non duratura (l’informativa da rendere comprende anche l’indicazione delle modalità e dei criteri utilizzati dall’impresa nella valutazione dei titoli ed evidenza della circostanza di essersi avvalsi della deroga).
L’esercizio di tale facoltà comporta il miglioramento del risultato dell’esercizio: è, quindi, richiesto l’accantonamento ad una riserva indisponibile (la riserva può essere costituita anche, qualora necessario, tramite la destinazione degli utili degli esercizi successivi).