L’articolo analizza i tratti salienti della proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni introdotta dalla Legge di bilancio 2023. 

Autori: Dott.ssa Alexandra De Rose, Dott. Roberto Tomasi.

La proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni è una delle novità introdotte dalla L. 29.12.2023 n.197, c.d. Legge di Bilancio 2023.

In particolare, l’agevolazione consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore d’acquisto delle partecipazioni quotate e non e dei terreni, posseduti all’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa.

In luogo del costo o valore di acquisto delle partecipazioni o dei terreni, sarà possibile, quindi, assumere il c.d. “valore di perizia” ai fini della determinazione dei c.d. “redditi diversi”.

La rivalutazione per l’anno 2023 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva più elevata rispetto alle precedenti edizioni: l’aliquota è stata, infatti, determinata nel 16% [da calcolare, come noto, sul valore di perizia].

L’ambito di competenza è stato esteso alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione, così come dichiarato nell’art. 1 co. 107-109 della L. 197/2022.

Soggetti interessati alla disposizione agevolativa

La rivalutazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni, siano esse quotate o non, è consentita a determinate categorie di soggetti, quali:

  • Persone fisiche (solo per le operazioni non rientranti nell’esercizio dell’attività di impresa);
  • Società semplici e soggetti ad essi equiparati ai sensi dell’ 5 del TUIR;
  • Enti non commerciali, in relazione alle operazioni non inerenti all’attività di impresa;
  • Soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Partecipazioni rivalutabili e requisito del possesso

Costituiscono partecipazioni rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina in esame:

  • Partecipazioni rappresentate da titoli, ovvero azioni, che siano esse quotate o non;
  • Quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società diverse da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone);
  • Diritti o titoli (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni) attraverso cui le predette partecipazioni possono essere acquisite.

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che entro il 15.11.2023:

  • un professionista abilitato rediga e asseveri una perizia di stima; con “professionista abilitato” si intendono gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nonché i revisori legali dei conti e, per quanto riguarda le perizie dei terreni, gli iscritti agli albi degli ingeneri, architetti, geometri e periti.
  • il contribuente versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateazione, la prima delle tre rate annuali.

Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1.1.2023 si potrà assumere il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di Dicembre 2022.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 15.11.2023. In caso di versamento rateale entro tale data dovrà essere versata la prima rata: le altre rate, di pari importo, scadranno, invece, il 15.11.2024 ed il 15.11.2025 e saranno maggiorate del 3% annuo a titolo di interesse.

Si ricorda, infine, che le rivalutazioni devono essere indicate nel modello di dichiarazione dei redditi relativo all’anno in cui la rivalutazione è eseguita.

L’elevato importo dell’imposta sostitutiva non rende sempre vantaggiosa la rivalutazione in considerazione della circostanza che, con riferimento alle partecipazioni, la tassazione al 16% è applicata sul valore di perizia che è più elevato rispetto a quello della potenziale plusvalenza (sulla quale è applicabile l’aliquota del 26%).

La rivalutazione non sarebbe vantaggiosa nemmeno nell’ipotesi in cui l’aspettativa fosse il conseguimento di un corrispettivo pari al doppio del costo o del valore di acquisto della partecipazione. Valga, infatti, il seguente esempio:

Costo partecipazione non rivalutato 100,00

Corrispettivo atteso: 200,00

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 16% * 200 = 32

Imposta sostitutiva sulla plusvalenza 26% * [200,00 – 100,00] = 26.

 

 

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