L’articolo segnala alcuni possibili richiami di informativa con riferimento ad alcune norme di recente introduzione

Autore: Dott. Roberto Tomasi

In alcune circostanze, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, potrebbe ritenere opportuno introdurre nella propria relazione uno o più richiami all’informativa di bilancio.

I richiami di informativa hanno la funzione di portare all’attenzione del lettore alcuni aspetti del bilancio (debitamente illustrati dall’organo amministrativo).

L’obiettivo dei c.d. “paragrafi d’enfasi” è, quindi, quello di sottolineare alcuni aspetti e/o alcune scelte dell’organo amministrativo ritenendo ciò necessario affinchè possa meglio comprendersi l’effettivo andamento economico, finanziario e patrimoniale dell’ente.

Il principio di revisione di riferimento è l’ISA Italia 706, il quale precisa che il richiamo di informativa non può essere utilizzato dal revisore per integrare aspetti dell’informativa ritenuti carenti, per esporre proprie considerazioni e (men che meno) per segnalare rilievi. La circostanza che il paragrafo d’enfasi non può essere utilizzato per segnalare rilievi emerge evidentemente dalla frase con cui esso devo concludersi, ossia: “Il mio giudizio non è epresso con rilievi con riferimento a tale aspetto”.

Nei bilanci 2022 deve essere valutato un richiamo di informativa con riferimento ai seguenti regimi derogatori:

– art. 60 co. 7 bis ss del DL 104/2020 convertito, con riferimento alla facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;

– art. 6 del DL 23/2020 con riferimento alla facoltà di sospendere gli obblighi di ricapitalizzazione;

– art. 45 del DL n. 73/2022 (L. 122/2022) con riferimentoa alla facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante.

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