L’articolo evidenzia alcune novità che verranno apportate alla rilevazione dei ricavi dal nuovo principio contabile.
Autore: Dott. Roberto Tomasi
Dal primo gennaio 2024 sarà applicabile il nuovo principio contabile relativo alla contabilizzazione dei ricavi (OIC 34).
Con riferimento ai ricavi si trovava qualche indicazione nel principio OIC 15 (relativo ai Crediti) conformemente all’impostazione volta a disciplinare essenzialmente la contabilizzazione delle attività e delle passività di bilancio. Per la prima volta si hanno, ora, invece, specifiche indicazioni in merito ai ricavi sia se relativi a cessioni di beni sia se relativi a prestazioni di servizi, il tutto indipendentemente dalla classificazione di conto economico degli stessi (i.e. A1 o A5).
Alcune fattispecie restano, comunque, escluse dal nuovo principio contabile (i.e. quanto disciplinato nell’OIC 23, relativo ai lavori in corso su ordinazione ed altre particolari transazioni).
Continuando il percorso di avvicinamento dei nostri principi contabili a quelli internazionali essenziale emerge essere l’individuazione delle “unità elementari di contabilizzazione”. In sostanza (ed esemplificando al massimo) se il contratto di vendita prevede più prestazioni queste devono essere contabilizzate separatamente.
Un caso è quello delle attività di assistenza gratuita e non obbligatoria.
In queste circostanze il principio contabile richiede una contabilizzazione separata: da una parte la cessione del bene dall’altra l’assistenza gratuita.
Per la cessione del bene il momento rilevante è (come consueto) il trasferimento dei rischi e dei benefici, per l’assistenza gratuita [che dovrà, quindi, essere valorizzata] è, invece, il periodo per il quale essa è promessa.
Altra novità riguarda la competenza dei ricavi dei servizi.
E’ previsto, infatti, che in alcuni casi il ricavo non si debba rilevare al momento dell’ultimazione della prestazione bensì in relazione allo stato di avanzamento e, quindi, in proporzione al servizio reso nel periodo di riferimento. La rilevazione potrà avvenire in base al completamento della prestazione ove sia possibile una attendibile misurazione nonché nelle situazioni in cui il diritto ad esigere il corrispettivo sorge prima dell’ultimazione della prestazione.
In considerazione del principio di derivazione [art. 83 del DPR 917/86] è evidente che il nuovo principio contabile avrà anche effetti nella determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.