L’articolo evidenzia le principali caratteristiche del c.d. “regime doganale 42”
Autore: Dott. Roberto Tomasi
Nell’ambito dell’IVA le operazioni di importazione (da chiunque effettuate) sono imponibili dovendo sottostare al tributo qualunque merce destinata al consumo nel nostro territorio.
In alcune circostanze è però possibile non versare l’IVA in dogana al momento dell’importazione rinviandone il pagamento nello Stato membro di destinazione. Tale situazione si realizza quando al momento della c.d. “immissione in libera pratica”è già noto che le merci importate sono in realtà destinate ad un altro Stato membro.
L’operatore, in questa particolare importazione, dovrà chiedere alla dogana di non riscuotere l’IVA, assolvendo ogni altro onere necessario per la c.d. “immissione in libera pratica” trasferendo l’onere di pagamento del tributo al destinatario nel Paese di successivo trasferimento della merce.
In sostanza l’operatore realizza doganalmente una importazione mentre ai fini IVA una cessione intracomunitaria; il destinatario della merce realizzerà, invece, simmetricamente un acquisto intracomunitario.
E’ evidente come il corretto utilizzo del c.d. “regime doganale 42” [art. 143, par. 1, lett d) Direttiva 2006/112/CE] possa comportare notevoli vantaggi da un punto di vista meramente finanziarion rispetto ad una importazione seguita da una successiva cessione intracomunitaria.
Al fine di perfezionare l’operazione occorre, però, rispettare alcune particolari prescrizioni per quanto concerne la compilazione della dichiarazione doganale. L’ufficio doganale controllata la documentazione presentata liquiderà i diritti doganali e l’IVA (senza riscuoterla) ed annoterà sulla bolletta doganale che i beni sono immessi in libera pratica in sospensione d’IVA. Si dovrà dare, infine, prova all’Amministrazione finanziaria che l’importazione è stata effettivamente seguita da una cessione intracomunitaria della merce verso altro Stato membro.
Essendosi realizzata una cessione intracomunitaria occorrerà che sia compilato il modello Intrastat relativo alle cessioni dei beni annotando sullo stesso l’operazione intracomunitaria che segue l’importazione in maniera distinta rispetto alle eventuali altre operazioni effettuate nei confronti dello stesso cliente nonchè indicare, alla fine dell’elenco, gli estremi della bolletta doganale d’importazione, ossia dogana di emissione, data e numero di registrazione.
L’acquirente finale della merce effettuerà, corrispondentemente, un acquisto intracomunitario risultando così l’imposta riscossa nello Stato di destinazione della merce.