L’articolo illustra sinteticamente le disposizioni di cui alla Legge N. 197 del 29 Dicembre 2022 c.d. «Legge di bilancio 2023», Articolo 1.

  1. Definizione di irregolarità formali.

Per “irregolarità formale” si intendono infrazioni, irregolarità e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, che non risultano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

  1. Violazioni che possono essere oggetto di regolarizzazione.

Le violazioni che possono essere regolarizzate sono di seguito riportate.

  • Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati, contenenti dunque errata indicazione o incompletezza dei dati del contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997);
  • Omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva(articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), solo in caso di assolvimento dell’imposta;
  • Omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat(articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997);
  • Irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ove la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997);
  • Omessa restituzione o restituzione incompleta e non veritiera dei questionariinviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997);
  • Omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attivitàe della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997);
  • Erronea compilazione della dichiarazione di intentodegli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997);
  • Violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997);
  • Tardiva trasmissione delle dichiarazionida parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997);
  • Irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari(articolo 10, Dlgs 471/1997);
  • Omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria(articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014);
  • Omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca(articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011);
  • Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioniimponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997);
  • Detrazione dell’Ivaapplicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997);
  • Irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997);
  • Omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis(articolo 2, comma 1, Dl 16/2012);
  • Mancata iscrizione al Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).
  1. Regolarizzazione

Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre il pagamento di €200,00 per ciascun periodo di imposta cui le stesse di riferiscono oppure, in caso non esistesse nessun periodo d’imposta di riferimento, all’anno solare in cui sono state commesse.
Il pagamento, che dovrà avvenire mediante modello F24, può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 Ottobre 2023;
  • in due rate di pari importo, con scadenza 31 Ottobre 2023 e 31 Marzo 2024.

La regolarizzazione dovrà essere perfezionata con la rimozione delle irregolarità, delle infrazioni e/o delle omissioni entro e non oltre il 31 Marzo 2024.

 

 

 

 

 

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