Nel complesso mondo delle transazioni commerciali, la sostituzione di prodotti in garanzia rappresenta un aspetto cruciale per la tutela dei consumatori e la gestione delle relazioni commerciali. Questo articolo esplora le implicazioni fiscali e IVA di tali operazioni, basandosi sulle normative italiane aggiornate al 2024.

Il quadro normativo italiano offre diverse forme di tutela per l’acquirente.

L’articolo 1490 del Codice Civile garantisce protezione contro i vizi di qualità dei beni venduti, mentre l’articolo 1512 copre i difetti di funzionamento riscontrati entro un determinato periodo.

Per i beni di consumo, il Codice del Consumo (D.Lgs.. 206/2005) fornisce ulteriori tutele in caso di difetti di conformità.

In linea generale, le sostituzioni di beni effettuate in regime di garanzia non sono soggette a IVA.

Questo perché tali operazioni sono considerate come l’adempimento di un’obbligazione contrattuale già inclusa nel prezzo di vendita originale, sul quale l’IVA è stata già applicata.

Tuttavia, ci sono alcuni aspetti da considerare:

  1. Il bene sostitutivo deve avere lo stesso valore e la stessa aliquota IVA del prodotto originale.
  2. Le sostituzioni fuori garanzia sono generalmente soggette a IVA, salvo specifiche eccezioni normative.
  3. L’estensione del periodo di garanzia non modifica il trattamento IVA delle sostituzioni.

Spesso, le sostituzioni vengono eseguite da terzi incaricati dal produttore.

In questi casi, l’operazione rimane non soggetta a IVA nei confronti del cliente finale, ma potrebbe essere soggetta a IVA nel rapporto tra produttore e terzo incaricato.

Sebbene non sia richiesta la fatturazione per le sostituzioni in garanzia, è necessario produrre documentazione adeguata (come documenti di trasporto) per giustificare i movimenti di merce e superare le presunzioni di cessione e acquisto previste dalla legge.

Per le sostituzioni di beni a favore di clienti UE ed extra-UE, il trattamento fiscale rimane sostanzialmente invariato: l’operazione è esclusa da IVA. Tuttavia, rimangono da osservare gli obblighi documentali per tracciare il movimento dei beni [per esempio in caso di cliente extra-UE emissione di una lista valorizzata dei beni redatta su carta intestata con indicazione della natura, quantità, descrizione dei beni].

 

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