La recente riforma fiscale ha introdotto significative novità nella gestione del rapporto tra Fisco e contribuente, in particolare attraverso il nuovo articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).
Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l’obbligo di contraddittorio preventivo, che si concretizza nella notifica al contribuente di uno “schema d’atto” prima dell’emissione dell’atto impositivo definitivo.
Ma quali sono le opzioni a disposizione del contribuente che riceve uno schema d’atto?
Il diritto alle controdeduzioni
La prima e fondamentale opzione è prevista dal comma 3 dell’articolo 6-bis dello Statuto, che assegna al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Durante questo periodo, il contribuente può non solo formulare osservazioni difensive ma anche, su specifica richiesta, “accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo”. Questo diritto si inserisce nel più ampio quadro delle garanzie procedimentali e del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
L’accertamento con adesione come alternativa
Il D.Lgs. 13/2024 ha innovato profondamente anche l’istituto dell’accertamento con adesione. In particolare, l’articolo 6, comma 2-bis del D.Lgs. 218/1997 prevede che il contribuente possa presentare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema d’atto. Questa opzione rappresenta una valida alternativa alle controdeduzioni, soprattutto quando si intende pervenire a una definizione concordata della pretesa tributaria.
La fase successiva alla notifica dell’atto definitivo
Se il contribuente non si attiva nella fase preliminare, o se le sue controdeduzioni non vengono accolte, l’Amministrazione emetterà l’atto definitivo. A questo punto, l’articolo 6, comma 2-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 218/1997 prevede ancora una possibilità: presentare istanza di accertamento con adesione nei 15 giorni successivi alla notifica dell’atto definitivo, con conseguente sospensione del termine per il ricorso per 30 giorni.
È importante sottolineare, come previsto dal comma 2-quater dell’articolo 6, D.Lgs. 218/1997, che il contribuente che ha già presentato istanza di accertamento con adesione in fase di schema d’atto non può riproporre l’istanza dopo la notifica dell’atto definitivo.
L’obbligo di motivazione rafforzata
Una garanzia fondamentale è prevista dal comma 4 dell’articolo 6-bis dello Statuto: l’atto definitivo deve tenere conto delle osservazioni del contribuente ed essere specificamente motivato in relazione a quelle non accolte. Questa previsione si collega al nuovo articolo 7 dello Statuto sulla motivazione degli atti, che richiede un’articolazione più dettagliata delle ragioni della pretesa.
La tutela giurisdizionale
In caso di mancato accordo o di inerzia nella fase di contraddittorio preventivo, resta sempre salva la possibilità di impugnare l’atto definitivo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica, come previsto dall’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992.
Un aspetto interessante da evidenziare è che, secondo il nuovo articolo 7-bis dello Statuto, gli eventuali vizi dell’atto devono essere dedotti a pena di decadenza con il ricorso introduttivo e non sono rilevabili d’ufficio. Questa previsione impone particolare attenzione nella predisposizione del ricorso.